Gli incentivi fiscali della mediazione: credito d'imposta ed esenzioni
Tra le ragioni che rendono la mediazione conveniente rispetto alla causa, gli incentivi fiscali occupano un posto di rilievo spesso sottovalutato. La riforma Cartabia ha potenziato in modo significativo i benefici fiscali legati alla mediazione civile, rendendola non solo più rapida ma anche economicamente vantaggiosa. Vediamo i principali, con i riferimenti aggiornati.
L'esenzione dall'imposta di registro
Il beneficio quantitativamente più rilevante riguarda l'imposta di registro. Dal 30 giugno 2023 l'accordo di conciliazione raggiunto in mediazione è esente dall'imposta di registro fino al valore di 100.000 euro — il doppio rispetto al limite precedente, che era di 50.000 euro. Oltre tale soglia l'imposta è dovuta solo sulla parte eccedente.
Questa esenzione si applica a tutte le tipologie di mediazione: obbligatoria, delegata dal giudice, volontaria e contrattuale. Per una divisione ereditaria o una separazione che comporti il trasferimento o l'assegnazione di immobili, il risparmio sull'imposta di registro può essere considerevole, specie quando il valore dei beni rientra nella soglia di esenzione.
Il credito d'imposta
Oltre all'esenzione, le parti hanno diritto a un credito d'imposta commisurato all'indennità corrisposta all'organismo di mediazione. In caso di raggiungimento dell'accordo, il credito può arrivare fino a 600 euro; se la procedura si conclude senza accordo, il credito è comunque riconosciuto in misura ridotta. All'interno di questo importo può rientrare anche il compenso dell'avvocato che ha assistito la parte nella procedura.
A questo si aggiunge la possibilità, in caso di estinzione del giudizio a seguito di conciliazione, di recuperare il contributo unificato versato, entro un massimale stabilito dalla normativa.
Come si ottengono
Il riconoscimento del credito d'imposta avviene attraverso un'apposita piattaforma digitale predisposta dal Ministero della Giustizia. Le istanze vanno presentate, secondo le scadenze fissate annualmente dalla normativa, per le procedure concluse nell'anno precedente. Si tratta di un meccanismo a regime, regolato dal decreto ministeriale del 1° agosto 2023 che ha dato attuazione alle previsioni del Decreto Legislativo 28/2010.
L'effetto combinato sui conti
Mettendo insieme l'esenzione dall'imposta di registro, il credito d'imposta e il recupero del contributo unificato, il quadro fiscale della mediazione risulta decisamente favorevole rispetto alla definizione giudiziale della controversia. A questi vantaggi si aggiunge il dato di partenza: la mediazione costa comunque meno di una causa, dura meno e preserva i rapporti tra le parti.
In questo contesto, l'investimento in una perizia estimativa neutra — necessaria per stabilire il valore degli immobili su cui costruire l'accordo — si inserisce in un'operazione complessivamente conveniente. Il costo della valutazione è spesso ampiamente compensato dai risparmi fiscali e dalle minori spese rispetto al contenzioso, oltre a essere ciò che rende l'accordo possibile in concreto.
Le informazioni fiscali riportate hanno carattere generale e indicativo; per la propria situazione specifica è sempre opportuno confrontarsi con un commercialista o un consulente fiscale di fiducia.
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